SCATTANO I CONTROLLI PER LA MANCATA APPLICAZIONE DELL´ART. 62:
Scattano controlli e sanzioni per la mancata
applicazione dell´articolo 62. È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9/3/2013, la delibera 6 febbraio 2013 dell´Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm), contenente l´approvazione del “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari”.
Dopo mesi di incertezze, durante i quali gli
operatori hanno iniziato a dubitare dell´effettiva applicazione dell´art. 62 della legge n. 27/2012, arriva dunque una conferma. I controlli avranno inizio e ad essi potranno seguire le sanzioni previste dalla norma, particolarmente gravi nel caso di pagamenti delle derrate agricole e
alimentari oltre i termini inderogabili ivi stabiliti (30 o 60 giorni dalla fine del mese contenente la data di ricevimento fattura o dalla consegna delle merci, a seconda che si tratti di merci deperibili o meno). Interessante il commento espresso sul tema da Italia Oggi e di seguito riportato.Va detto che la delibera Agcm si discosta di poco dal testo già pubblicato il 21 dicembre 2012 sul
sito dell´Autorità. Di fatto, l´Agcm - che accentra su di sé ogni potere di verifica e sanzione per effetto del comma 8 dell´art. 62 - limita il campo di applicazione della legge alle sole “relazioni economiche tra operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive
posizioni di forza commerciale”. Vale a dire, le verifiche avrebbero luogo soltanto laddove sia accertato lo squilibrio tra i poteri negoziali dei contraenti.L´Autorità si riserva il massimo arbitrio
applicativo sul punto e non fornisce ulteriori
elementi di chiarimento. Ora, se lo squilibrio è evidente nel rapporto tra grande distribuzione e piccole medie imprese agricole e alimentari, nei casi in cui il fornitore sia un grande gruppo industriale (un market leader insomma) parlare di significativo squilibrio nei rapporti con la Gdo
potrebbe risultare davvero difficile. Di
conseguenza, paradossalmente, l´approccio
dell´Autorità potrebbe risultare distorsivo dei criteri di concorrenza e libero mercato. Anche perché, con questa impostazione, la Gdo - che concentra in pochi gruppi l´80% circa del mercato alimentare al dettaglio - troverà una ragione in più per approvvigionarsi presso i colossi industriali e i grandi consorzi agricoli anziché presso i piccoli produttori. Infatti, se con i big player la distribuzione potrà negoziare condizioni d´acquisto più vantaggiose, senza tema di
censure per violazioni dell´art. 62, con le piccole medie imprese la Gdo dovrà certamente attenersi alle giuste pratiche introdotte dalla normativa.Ma non è finita qui: la delibera riserva all´Agcm
anche un ampio margine di arbitrio sul se e sul come portare avanti il procedimento istruttorio. Ciò significa che l´Autorità potrà decidere di negare la riservatezza chiesta dal denunciante o archiviare la pratica a seguito di “moral suasion” (un invito scritto, al responsabile, a interrompere le pratiche individuate). Prevista infine la possibilità di deliberare il “non luogo a provvedere per richieste di intervento relative a condotte non rientranti tra le priorità di intervento dell´Autorità”.Detto ciò, tra alcuni operatori serpeggia un certo malcontento per l´approccio dell´Agcm alla materia, per come viene sviluppato nella delibera; malcontento che non è escluso possa
tradursi in un ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Italia Oggi
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